RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 178

In vigore dal 4 gen 1866
I registri sopra prescritti sono somministrati in carta libera a spese dei comuni, ad eccezione di quello indicato alla lettera C dell'. Quando occorra di rinnovare alcuno di tali registri, il pretore, prima di vidimarne un nuovo, verificherà se il precedente sia stato tenuto in modo regolare, e rimostrerà occorrendo al cancelliere le incorse irregolarità, delle quali farà apposito cenno nel registro medesimo. Allo stesso fine il pretore può sempre farsi presentare i registri in corso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-178

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Art. 178 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo