Regolamento§ 1

Art. 164

In vigore dal 4 gen 1866
Ogni funzionario giudicante o del ministero pubblico, nell'atto che esercita individualmente le sue funzioni giudiziarie fuori dell'ordinaria sua sede, si fregia ad armacollo sotto l'abito di una fascia di seta, alta dodici centimetri, rossa se appartiene a una corte, turchina se è membro di un tribunale o di una pretura, terminata in ambi i casi con nappine di seta di colore uguale alla fascia. La fascia dei funzionari del ministero pubblico è soppannata di seta nera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-164

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Art. 164 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo