Regolamento§ 1

Art. 165

In vigore dal 4 gen 1866
Nelle circostanze indicate nell'articolo precedente l'usciere porta al collo appesa a una catenella una medaglia, sulla quale è incisa l'indicazione della corte, del tribunale, o della pretura a cui è addetto. Per gli uscieri delle corti la catenella e la medaglia sono dorate. Per gli uscieri dei tribunali e delle preture la catenella e la medaglia sono argentate. Gli uni e gli altri ne fanno uso anche quando assistono alle pubbliche udienze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-165

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Art. 165 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo