Regolamento›§ 1
Art. 165
In vigore dal 4 gen 1866
Nelle circostanze indicate nell'articolo precedente l'usciere porta al collo appesa a una catenella una medaglia, sulla quale è incisa l'indicazione della corte, del tribunale, o della pretura a cui è addetto.
Per gli uscieri delle corti la catenella e la medaglia sono dorate.
Per gli uscieri dei tribunali e delle preture la catenella e la medaglia sono argentate.
Gli uni e gli altri ne fanno uso anche quando assistono alle pubbliche udienze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-165