Regolamento›§ 2
Art. 168
39 / 407In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari giudiziari, in caso di collocamento a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, hanno il diritto di portare la divisa ufficiale corrispondente al titolo e grado o alla qualità che abbiano conservato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-168