Regolamento§ 1

Art. 158

In vigore dal 4 gen 1866
La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari sono determinati dai distintivi seguenti: A. la zimarra di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico, delle corti di cassazione e di appello è di seta: quella degli stessi funzionari dei tribunali e dei pretori è di lana; B. la cintura dei suindicati funzionari delle corti è rossa con nappine d'oro: quella dei funzionari dei tribunali è turchina con nappine di seta eguale nelle adunanze ordinarie, e d'argento nelle circostanze solenni; e duella dei pretori è nera con nappine simili di seta; C. i cordoni per le corti sono d'oro, per i tribunali d'argento, per i pretori di seta nera; D. il tocco per le corti è di velluto fregiato in oro, per i tribunali e per i pretori è di seta fregiato in argento; E. il tocco del primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione è fregiato di tre galloni, quello del presidente di sezione e avvocato generale della cassazione, dei primi presidenti di corti d'appello e procuratori generali presso le stesse corti, dei presidenti e procuratori del Re dei tribunali è fregiato di due galloni, quello dei consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione, dei presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d'appello e dei vice-presidenti dei tribunali è fregiato di un gallone, quello dei consiglieri d'appello e sostituti procuratori generali presso le corti d'appello, dei giudici e sostituti procuratori del Re è fregiato di un cordone, e quello dei pretori è fregialo di un filetto. Il tocco dei sostituti procuratori generali aggiunti è fregiato di un cordoncino d'oro.
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Art. 158 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo