RegolamentoCapo VSez. I

Art. 156

In vigore dal 12 ott 1893
La magistratura fa uso di due distinte divise: una con toga per le pubbliche sedute e udienze; l'altra con abito a spada per presentarsi individualmente in forma ufficiale e solenne.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 13 settembre 1893, n. 542 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le divise dei Presidenti di Tribunale e dei Procuratori del Re sono eguali a quelle stabilite rispettivamente pei Consiglieri e pei sostituti Procuratori Generali di Corte d'appello, ed in tal senso restano modificate le disposizioni del cap. V, sez. 1ª del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 n. 2641".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-156

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Art. 156 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo