Regolamento›Capo V›Sez. I
Art. 156
337 / 407In vigore dal 12 ott 1893
La magistratura fa uso di due distinte divise: una con toga per le pubbliche sedute e udienze; l'altra con abito a spada per presentarsi individualmente in forma ufficiale e solenne.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 13 settembre 1893, n. 542 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le divise dei Presidenti di Tribunale e dei Procuratori del Re sono eguali a quelle stabilite rispettivamente pei Consiglieri e pei sostituti Procuratori Generali di Corte d'appello, ed in tal senso restano modificate le disposizioni del cap. V, sez. 1ª del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 n. 2641".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-156