RegolamentoCapo II

Art. 189

In vigore dal 4 gen 1866
Nei casi previsti dall' del medesimo codice la domanda per abbreviazione di termini e per citazione in via sommaria è scritta in fine dell'atto originale di citazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-189

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Art. 189 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo