RegolamentoCapo II

Art. 184

In vigore dal 4 gen 1866
Negli atti di citazione davanti i pretori si deve fissare per la comparizione del convenuto uno dei giorni stabiliti a mente dell' per le ordinarie udienze civili, salvo se, per motivi speciali d'urgenza, abbia il pretore autorizzata la citazione per un giorno diverso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-184

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Art. 184 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo