RegolamentoCapo II

Art. 185

R. Decreto 25 giugno 1865, n.° 2361.

In vigore dal 4 gen 1866
Gli ufficiali ed agenti ai quali, a mente del capoverso 2.° dell' del codice di procedura, devono notificarsi le citazioni dirette contro le amministrazioni dello Stato, sono designati in apposito decreto reale.
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R. Decreto 25 giugno 1865, n.° 2361. (Art. 185 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo