Art. 185 · R. Decreto 25 giugno 1865, n.° 2361.
RegolamentoCapo II

Art. 185

204 / 407

R. Decreto 25 giugno 1865, n.° 2361.

In vigore dal 4 gen 1866
Gli ufficiali ed agenti ai quali, a mente del capoverso 2.° dell' del codice di procedura, devono notificarsi le citazioni dirette contro le amministrazioni dello Stato, sono designati in apposito decreto reale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-185