Regolamento›Capo II
Art. 185
204 / 407R. Decreto 25 giugno 1865, n.° 2361.
In vigore dal 4 gen 1866
Gli ufficiali ed agenti ai quali, a mente del capoverso 2.° dell' del codice di procedura, devono notificarsi le citazioni dirette contro le amministrazioni dello Stato, sono designati in apposito decreto reale.
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