Regolamento›Capo II
Art. 188
In vigore dal 4 gen 1866
Nei casi di citazione per pubblici proclami a senso dell' del predetto codice, l'autorizzazione è chiesta con ricorso all'autorità giudiziaria competente.
Il ricorso è consegnato al cancelliere il quale entro le ventiquattro ore lo presenta al ministero pubblico per le sue conclusioni, dopo le quali il ricorso è dal cancelliere rassegnato al presidente che deputa un giudice per farne relazione in camera di consiglio nel giorno fissato nello stesso decreto.
Le conclusioni del ministero pubblico, il decreto del presidente, e quello del tribunale o della corte d'appello che provvede sulla domanda di autorizzazione, sono scritti in fine del ricorso.
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