RegolamentoCapo II

Art. 190

In vigore dal 4 gen 1866
L'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio di cui negli n.° 2 e 159 n.° 2 del codice di procedura deve essere in forma autentica o per scritto privato debitamente autenticato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-190

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Art. 190 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo