Regolamento›Capo II
Art. 190
209 / 407In vigore dal 4 gen 1866
L'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio di cui negli n.° 2 e 159 n.° 2 del codice di procedura deve essere in forma autentica o per scritto privato debitamente autenticato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-190