Art. 190
RegolamentoCapo II

Art. 190

209 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
L'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio di cui negli n.° 2 e 159 n.° 2 del codice di procedura deve essere in forma autentica o per scritto privato debitamente autenticato.
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