RegolamentoSez. III

Art. 138

In vigore dal 4 gen 1866
La commissione procederà annualmente alla ripartizione dei diritti di cancelleria indicati nel predetto articolo, osservate le norme seguenti: A. proporrà al ministero in somma fissa il fondo necessario per le spese di cancelleria; B. preleverà la somma occorrente per la retribuzione mensuale degli scrivani sia di cancelleria, sia di segreteria; C. sul fondo restante preleverà un decimo per le spese straordinarie di cancelleria, comprese quelle per la manutenzione dei mobili della cancelleria medesima; D. dal sopravanzo sarà prelevato il quarto da assegnarsi in tutto o in parte, a titolo di gratificazione, agli scrivani e alunni di cancelleria che abbiano nel corso dell'anno dato prova di maggiore operosità e diligenza; e il fondo rimanente sarà ripartito tra il cancelliere, i vice-cancellieri, e i vice-cancellieri aggiunti nelle proporzioni stabilite dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-138

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Art. 138 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo