RegolamentoSez. III

Art. 139

In vigore dal 4 gen 1866
La destinazione e il riparto dei diritti di copia e d'indennità di viaggio relativamente alle cancellerie delle preture, spettano alla commissione del tribunale da cui le medesime dipendono, la quale vi procede colle norme sopra stabilite, sentiti prima in iscritto il pretore e il suo cancelliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-139

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Art. 139 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo