RegolamentoSez. III

Art. 135

In vigore dal 4 gen 1866
Il dieci per cento riservato dall' della legge di ordinamento giudiziario ai cancellieri, se vi siano vice-cancellieri o vice-cancellieri aggiunti è ripartito nel modo seguente: una metà è devoluta al cancelliere, l'altra metà è ripartita per porzioni uguali tra ciascuno dei vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti; se vi sia un solo vice-cancelliere o vice cancelliere aggiunto tre quarti spettano al cancelliere e un quarto al vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-135

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 135 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo