Regolamento›Sez. III
Art. 135
In vigore dal 4 gen 1866
Il dieci per cento riservato dall' della legge di ordinamento giudiziario ai cancellieri, se vi siano vice-cancellieri o vice-cancellieri aggiunti è ripartito nel modo seguente:
una metà è devoluta al cancelliere, l'altra metà è ripartita per porzioni uguali tra ciascuno dei vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti;
se vi sia un solo vice-cancelliere o vice cancelliere aggiunto tre quarti spettano al cancelliere e un quarto al vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-135