RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 130

In vigore dal 4 gen 1866
La suddetta nota deve essere vidimata dal ministero pubblico, ed è resa esecutoria con decreto dell'autorità giudiziaria. A tale effetto, se si tratti di trasferta fatta da un uffizio di pretura, o dall'uffizio d'istruzione, la vidimazione e il decreto esecutorio si fanno rispettivamente dal procuratore del Re e dal presidente del tribunale; e, se si tratti di trasferta di funzionari appartenenti o addetti a una corte di appello, la vidimazione si appone dal procuratore generale e il decreto esecutorio emana dal primo presidente. Quando il viaggio del funzionario trasferitasi per l'istruzione delle cause penali siasi fatto in tutto o in parte sopra piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle cui tariffe, per convenzioni stipulate col governo, sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, devono i capi cui spetta di vidimare e di rendere esecutorie le suaccennate note, limitare l'indennità di viaggio al solo prezzo del posto effettivamente sborsato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-130

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Art. 130 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo