RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 129

In vigore dal 4 gen 1866
Per ottenere il pagamento delle indennità di trasferta stabilite dall'articolo precedente, il cancelliere della pretura, del tribunale, o della corte cui appartiene il funzionario, e l'usciere, che si sono trasferiti fuori di residenza, forma una nota che indichi, in distinte colonne, il nome e la qualità di ciascun funzionario od uffiziale trasferitosi, la distanza percorsa sia sulle ferrovie, sia sulle vie ordinarie, il giorno della partenza e quello del ritorno, il procedimento che ha motivato la trasferta, e i motivi speciali che determinarono l'accompagnamento dell'usciere. La nota avrà anche un'ultima colonna per le osservazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-129

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Art. 129 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo