Art. 129
RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 129

261 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Per ottenere il pagamento delle indennità di trasferta stabilite dall'articolo precedente, il cancelliere della pretura, del tribunale, o della corte cui appartiene il funzionario, e l'usciere, che si sono trasferiti fuori di residenza, forma una nota che indichi, in distinte colonne, il nome e la qualità di ciascun funzionario od uffiziale trasferitosi, la distanza percorsa sia sulle ferrovie, sia sulle vie ordinarie, il giorno della partenza e quello del ritorno, il procedimento che ha motivato la trasferta, e i motivi speciali che determinarono l'accompagnamento dell'usciere. La nota avrà anche un'ultima colonna per le osservazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-129