Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 129
261 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Per ottenere il pagamento delle indennità di trasferta stabilite dall'articolo precedente, il cancelliere della pretura, del tribunale, o della corte cui appartiene il funzionario, e l'usciere, che si sono trasferiti fuori di residenza, forma una nota che indichi, in distinte colonne, il nome e la qualità di ciascun funzionario od uffiziale trasferitosi, la distanza percorsa sia sulle ferrovie, sia sulle vie ordinarie, il giorno della partenza e quello del ritorno, il procedimento che ha motivato la trasferta, e i motivi speciali che determinarono l'accompagnamento dell'usciere.
La nota avrà anche un'ultima colonna per le osservazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-129