RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 127

Regii Decreti 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863 n. 840 e 1416.

In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari medesimi in occasione di speciali missioni fuori dell'ordinaria loro residenza, ad essi affidate dal governo per affari legislativi o amministrativi, hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno alle condizioni e nelle misure stabilite dai relativi provvedimenti.
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Regii Decreti 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863 n. 840 e 1416. (Art. 127 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo