RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 128

In vigore dal 4 gen 1866
I suindicati funzionari che per l'istruzione delle cause in materia penale debbano trasferirsi a una distanza maggiore di cinque chilometri dalla ordinaria loro residenza hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno, nelle misure stabilite dalla tariffa. Questo diritto compete anche agli uscieri che per speciali motivi debbano accompagnare il funzionario giudiziario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-128

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Art. 128 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo