Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 128
In vigore dal 4 gen 1866
I suindicati funzionari che per l'istruzione delle cause in materia penale debbano trasferirsi a una distanza maggiore di cinque chilometri dalla ordinaria loro residenza hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno, nelle misure stabilite dalla tariffa.
Questo diritto compete anche agli uscieri che per speciali motivi debbano accompagnare il funzionario giudiziario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-128