RegolamentoSez. II

Art. 133

In vigore dal 4 gen 1866
Gli stipendi si pagano a seguito di mandati individuali o collettivi. Le corti e i tribunali possono delegare con speciale deliberazione la persona sulla cui quitanza potranno essere pagati i mandati collettivi.
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Art. 133 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo