RegolamentoSez. III

Art. 137

In vigore dal 4 gen 1866
Tutti indistintamente i diritti di copia e d'indennità di viaggio menzionati nel suddetto articolo sono annotati in apposito registro tenuto da un vice-cancelliere, o da altro funzionario di cancelleria destinato dal presidente. Il registro deve indicare in distinte colonne, la natura della copia, il nome della parte che l'ha richiesta, lo scopo del viaggio, la data dell'esazione del diritto o dell'indennità, e la somma esatta. Il registro è aperto nel gennaio ed è chiuso nel dicembre di ogni anno, previa vidimazione del ministero pubblico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-137

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