RegolamentoSez. II

Art. 132

In vigore dal 4 gen 1866
Per poter conseguire il pagamento dello stipendio ogni impiegato giudiziario deve, in occasione di sua nomina, o tramutamento, trasmettere, in via gerarchica, al ministero della giustizia, copia del processo verbale di cui nell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-132

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Art. 132 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo