RegolamentoSez. II

Art. 43

In vigore dal 4 gen 1866
Il cancelliere o chi ne faccia le veci stende in apposito registro processo verbale della prestazione del giuramento, della dichiarazione d'immessione in possesso, e dell'assunzione delle funzioni, e ne fa risultare con certificato in fine del decreto di nomina. Una copia del processo verbale è rassegnata al ministro della giustizia, e un'altra è trasmessa al ministero pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-43

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Art. 43 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo