RegolamentoSez. III

Art. 46

In vigore dal 4 gen 1866
Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di trenta giorni possono concedersi nel corso dell'anno 1.° dai primi presidenti, ai membri della corte rispettiva, a quelli dei tribunali che ne dipendono, e ai funzionari e uscieri dipendenti dai suddetti corpi giudiziari; 2°. dai procuratori generali ai membri del rispettivo ufficio, a quelli degli uffici del ministero pubblico presso i tribunali del distretto della corte, ai funzionari dipendenti dagli uffizi medesimi, ai pretori, ai cancellieri e altri funzionari, e agli uscieri addetti alle preture.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-46

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Art. 46 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo