Regolamento›Sez. III
Art. 50
In vigore dal 4 gen 1866
Ogni funzionario che concede permissioni di assenza deve tenere a calcolo i congedi già dati da altro funzionario inferiore o superiore, e limitare la nuova permissione al tempo che ancora avanzi al compimento del termine complessivo di trenta giorni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-50