RegolamentoSez. III

Art. 51

In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari ai quali è data facoltà di concedere permissioni di assenza possono assentarsi dalla propria residenza per tempo eguale a quello entro cui è circoscritta rispettivamente la detta facoltà. Prima però di assentarsi devono darne partecipazione al rispettivo superiore immediato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-51

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Art. 51 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo