RegolamentoSez. III

Art. 54

In vigore dal 4 gen 1866
La domanda di permissione di assenza deve esprimerne il motivo, il tempo per il quale si chiede, e il luogo ove il funzionario intende recarsi, ed è rassegnata in via gerarchica. Il superiore immediato del richiedente nel trasmettere la suddetta domanda al superiore cui appartiene il concedere la permissione, vi unisce il proprio avviso e quello del ministero pubblico nel caso previsto dall' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-54

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Art. 54 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo