Regolamento›Sez. III
Art. 53
In vigore dal 4 gen 1866
Nel concedere permissioni di assenza si può prescrivere che la loro durata si computi in tutto o in parte nelle ferie assegnate al funzionario, o nel congedo che si dà annualmente ai funzionari e uscieri, ai quali non competono ferie.
Le permissioni di assenza possono sospendersi, abbreviarsi, o rivocarsi dal concedente o dall'autorità superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-53