Art. 53
RegolamentoSez. III

Art. 53

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In vigore dal 4 gen 1866
Nel concedere permissioni di assenza si può prescrivere che la loro durata si computi in tutto o in parte nelle ferie assegnate al funzionario, o nel congedo che si dà annualmente ai funzionari e uscieri, ai quali non competono ferie. Le permissioni di assenza possono sospendersi, abbreviarsi, o rivocarsi dal concedente o dall'autorità superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-53