RegolamentoSez. III

Art. 55

In vigore dal 4 gen 1866
Il funzionario che ha ottenuto una permissione di assenza deve usarne entro un mese dalla sua data: trascorso questo termine la permissione non ha più effetto, ma potrà essere confermata sopra nuova domanda. Chi ha ottenuto la permissione deve dichiarare in fine di essa il giorno della partenza e quello del ritorno alla residenza, e rimandarla al suo superiore diretto per essere rinviata all'autorità concedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-55

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