RegolamentoSez. III

Art. 52

In vigore dal 4 gen 1866
Le permissioni di assenza per tempo maggiore di trenta giorni, o per recarsi all'estero, si concedono dal ministro della giustizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-52

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Art. 52 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo