RegolamentoSez. III

Art. 57

In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari che hanno facoltà di dare permissioni di assenza devono tenere un registro, nel quale si notano le permissioni concedute, i motivi che ne hanno determinata la concessione, la loro durata, il luogo in cui il petente ha dichiarato di recarsi, e la data della partenza e del ritorno in residenza. Un estratto di questo registro deve trasmettersi A. dai pretori ai procuratori del Re alla fine di ogni mese; B. dai presidenti dei tribunali e dai procuratori del Re al primo presidente e al procuratore generale rispettivamente, alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre, e dicembre; C. dai primi presidenti e dai procuratori generali alla fine d'ogni semestre al ministro della giustizia. Gli estratti trasmessi dal funzionario inferiore al suo superiore immediato sono trascritti nel registro tenuto da quest'ultimo. Se durante, rispettivamente, il mese, il trimestre, o il semestre, non siasi conceduta alcuna permissione di assenza, in luogo dell'estratto di cui sopra si trasmette un certificato negativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-57

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Art. 57 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo