RegolamentoSez. III

Art. 60

In vigore dal 4 gen 1866
La privazione dello stipendio, nel caso previsto dal 2.° capoverso dell' della legge di ordinamento giudiziario, è ordinata con decreto del ministro della giustizia comunicato al funzionario contravventore, e agli uffici di contabilità, ed è eseguita sulle prime rate di stipendio che gli si dovrebbero corrispondere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-60

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Art. 60 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo