RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 13

In vigore dal 4 gen 1866
Tutte le operazioni concernenti gli esami e le relative deliberazioni della commissione sono consegnate in appositi processi verbali nei quali è indicato il numero di voti ottenuto da ciascun aspirante, con aggiunta delle osservazioni circa il rispettivo merito comparativo che gli esaminatori stimeranno acconcie a far meglio apprezzare i gradi di distinzione tra gli esaminati. I processi verbali e gli scritti degli aspiranti sono trasmessi al ministro della giustizia con una tabella in cui si classificano gli aspiranti secondo il numero dei voti ottenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-13

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Art. 13 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo