RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 15

In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli della suddetta legge, le giunte speciali ivi menzionate saranno composte di un presidente di sezione e due consiglieri d'appello scelti dal primo presidente, e di un avvocato generale e un sostituto procuratore generale designati dal capo del ministero pubblico presso la corte d'appello. Le funzioni di segretario saranno compiute da un vice-cancelliere destinato dal primo presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-15

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Art. 15 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo