RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 18

In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esame suddetto il primo presidente, di concerto col procuratore generale, formola ogni anno, prima della convocazione della giunta speciale, tre distinte fattispecie giuridico-contenziose per ciascuna delle materie civile, commerciale, e penale. Ciascuna serie delle dette fattispecie, trascritte in apposito registro segreto, è designata con una delle lettere A, B, C; e le singole fattispecie di ogni serie sono controssegnate con uno dei numeri 1, 2 e 3.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-18

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Art. 18 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo