Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 18
In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esame suddetto il primo presidente, di concerto col procuratore generale, formola ogni anno, prima della convocazione della giunta speciale, tre distinte fattispecie giuridico-contenziose per ciascuna delle materie civile, commerciale, e penale.
Ciascuna serie delle dette fattispecie, trascritte in apposito registro segreto, è designata con una delle lettere A, B, C; e le singole fattispecie di ogni serie sono controssegnate con uno dei numeri 1, 2 e 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-18