RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 21

In vigore dal 4 gen 1866
Agli esami degli uditori, indipendentemente dal prescritto nell'ultimo capoverso dell' della legge di ordinamento giudiziario, sono applicabili le disposizioni contenute negli di questo regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-21

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Art. 21 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo