Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 21
In vigore dal 4 gen 1866
Agli esami degli uditori, indipendentemente dal prescritto nell'ultimo capoverso dell' della legge di ordinamento giudiziario, sono applicabili le disposizioni contenute negli di questo regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-21