RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 23

In vigore dal 4 gen 1866
Le deliberazioni delle commissioni e delle giunte speciali devono prendersi in segreto con intervento di tutti i loro membri e a maggioranza di voti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-23

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Art. 23 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo