Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 23
In vigore dal 4 gen 1866
Le deliberazioni delle commissioni e delle giunte speciali devono prendersi in segreto con intervento di tutti i loro membri e a maggioranza di voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-23