Regolamento§ 2

Art. 24

In vigore dal 4 gen 1866
L'ammissione di alunni a senso dell' della legge di ordinamento giudiziario, nelle cancellerie delle corti, dei tribunali e delle preture in cui se ne riconosca il bisogno, e la determinazione del loro numero, spetta ai primi presidenti, e ai procuratori generali. Per gli alunni da applicarsi ai tribunali e alle preture saranno sentiti rispettivamente i presidenti e i pretori. Gli alunni non hanno diritto a veruna retribuzione.
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Art. 24 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo