Regolamento›§ 2
Art. 29
In vigore dal 4 gen 1866
La domanda per ammissione all'esame di cui nel precedente articolo è presentata, secondo i casi, coi documenti ivi prescritti, al primo presidente, o al presidente perché sia fissato il giorno dell'esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-29