Regolamento§ 2

Art. 33

In vigore dal 4 gen 1866
L'esame d'idoneità per gli aspiranti agli uffizi di cancelleria o di segreteria, di cui negli o n.° 2, e 169 della succitata legge, ha luogo davanti una commissione composta di due membri giudicanti della corte d'appello designati dal primo presidente e di un funzionario del pubblico ministero destinato dal procuratore generale. Il cancelliere della corte compie le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti e ha voto consultivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 33 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo