Regolamento§ 2

Art. 31

In vigore dal 4 gen 1866
Gli aspiranti alla qualità sia d'alunno, sia di scrivano, il cui esame sia approvato, ne ricevono analogo certificato sottoscritto da tutti i membri della commissione, e lo presentano per gli ulteriori provvedimenti al primo presidente della corte, dalla quale dipende la cancelleria in cui chiedono l'ammissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-31

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Art. 31 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo