Regolamento›§ 2
Art. 31
In vigore dal 4 gen 1866
Gli aspiranti alla qualità sia d'alunno, sia di scrivano, il cui esame sia approvato, ne ricevono analogo certificato sottoscritto da tutti i membri della commissione, e lo presentano per gli ulteriori provvedimenti al primo presidente della corte, dalla quale dipende la cancelleria in cui chiedono l'ammissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-31