Regolamento›§ 2
Art. 34
In vigore dal 4 gen 1866
Per essere ammesso all'esame d'idoneità, di cui nell'articolo precedente, si richiede, a senso del n.° 3 dell'o, della prima parte dell', e della parte finale del precedente della surriferita legge.
1.° un tirocinio non minore di tre anni in qualità di alunno, o di due in qualità di scrivano in qualunque cancelleria;
2.° un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere o segretario presso il quale ebbe luogo il tirocinio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-34