Regolamento§ 2

Art. 34

In vigore dal 4 gen 1866
Per essere ammesso all'esame d'idoneità, di cui nell'articolo precedente, si richiede, a senso del n.° 3 dell'o, della prima parte dell', e della parte finale del precedente della surriferita legge. 1.° un tirocinio non minore di tre anni in qualità di alunno, o di due in qualità di scrivano in qualunque cancelleria; 2.° un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere o segretario presso il quale ebbe luogo il tirocinio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-34

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Art. 34 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo