Regolamento›§ 2
Art. 35
In vigore dal 4 gen 1866
L'esame è scritto e verbale.
Per le domande di ammessione all'esame d'idoneità, e per il modo di procedere ali esame scritto, che ha luogo prima dell'esame verbale, si osservano, in quanto sono applicabili, le precedenti disposizioni relative agli esami degli aspiranti alla nomina di scrivani.
Se il candidato è approvato nell'esame scritto si passa all'esame verbale, nel quale ciascun membro della commissione interroga per un quarto d'ora sulle stesse materie dalle quali si devono desumere i quesiti per l'esame scritto.
Dell'esito dell'esame si fa dal cancelliere processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
Il presidente del tribunale ne trasmette copia al primo presidente, il quale fa prendere le opportune annotazioni in apposito registro, e poi la rimette al procuratore generale che la fa depositare nell'archivio del suo uffizio.
Il risultato dell'esame è notificato dal cancelliere all'esaminato al quale, se lo chieda, consegna copia del processo verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-35