RegolamentoSez. II

Art. 38

In vigore dal 4 gen 1866
I primi presidenti e i procuratori generali delle corti prestano giuramento davanti il ministro della giustizia, o quell'autorità giudiziaria che sia da esso delegata. I presidenti dei tribunali e i procuratori del Re prestano giuramento davanti il primo presidente della corte d'appello da vili dipendono. Gli altri magistrati giudicanti delle corti e dei tribunali ed uffiziali del ministero pubblico e gli uditori prestano giuramento avanti la corte o il tribunale a cui appartengono. I membri dei tribunali di commercio prestano giuramento davanti la corte d'appello da cui dipendono, la quale può all'uopo delegare il tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione siede il tribunale di commercio. I pretori prestano giuramento avanti il tribunale civile dal quale dipendono, che può delegare all'uopo il pretore viciniore. I vice-pretori e i conciliatori prestano giuramento davanti il pretore del rispettivo mandamento. I cancellieri, vice-cancellieri, e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, sostituti segretari, e sostituti segretari aggiunti, e gli uscieri prestano giuramento avanti l'autorità giudiziaria alla quale sono addetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-38

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Art. 38 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo