RegolamentoSez. II

Art. 42

In vigore dal 4 gen 1866
Il Funzionario che deve giurare, legge a chiara voce, stando in piedi, la formola del giuramento stabilita dalla legge di ordinamento giudiziario. Prestato il giuramento, o letto il processo verbale di quello già prestato, il presidente dichiara immesso il funzionario nell'esercizio del suo ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-42

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Art. 42 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo