Art. 42
RegolamentoSez. II

Art. 42

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In vigore dal 4 gen 1866
Il Funzionario che deve giurare, legge a chiara voce, stando in piedi, la formola del giuramento stabilita dalla legge di ordinamento giudiziario. Prestato il giuramento, o letto il processo verbale di quello già prestato, il presidente dichiara immesso il funzionario nell'esercizio del suo ufficio.
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